In questo approfondimento
Principio generale: In una S.r.l., la responsabilità dei soci è di norma limitata al capitale conferito. Il patrimonio personale del socio è separato da quello della società.
Eccezione del socio unico: La responsabilità del socio unico diventa illimitata in due casi specifici:
– Se non versa l’intero ammontare dei conferimenti in denaro.
– Se omette di iscrivere nel Registro delle Imprese la sua condizione di unico socio.
Responsabilità per atti di gestione: I soci che intenzionalmente decidono o autorizzano il compimento di atti dannosi per la società, altri soci o terzi, sono responsabili in solido con gli amministratori.
Responsabilità dopo la cancellazione: Dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, i creditori insoddisfatti possono rivalersi sui soci, ma solo nei limiti di quanto questi hanno ricevuto dal bilancio finale di liquidazione.
Disciplina speciale per debiti tributari: Per i debiti fiscali si applica una normativa più severa. Una volta che l’amministrazione finanziaria prova la distribuzione dell’attivo, spetta al socio dimostrare di non aver ricevuto somme (o di averne ricevute meno di quanto preteso) per liberarsi dalla responsabilità.
Contesto
Il diritto societario italiano, nella sua costante evoluzione, ha delineato un quadro preciso e, al contempo, articolato in materia di responsabilità del socio S.r.l., in particolare per quanto concerne – appunto – le Società a Responsabilità Limitata. Questa tipologia societaria, nata per stimolare e incoraggiare gli investimenti di risorse finanziarie, si fonda sul principio cardine dell’autonomia patrimoniale perfetta e della responsabilità limitata dei soci.
Ciò significa che la società risponde delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio, e i soci, in linea di principio, sono responsabili solamente nei limiti del capitale conferito.
Questo “schermo giuridico”, come viene talvolta definito, impedisce ai creditori di aggredire il patrimonio personale dei singoli soci.
Tuttavia, come spesso accade nel diritto, ogni regola conosce le proprie eccezioni e modulazioni. L’impianto normativo e l’interpretazione giurisprudenziale hanno progressivamente individuato specifici scenari in cui la responsabilità del socio può assumere contorni diversi, estendendosi oltre il limite del conferimento o configurandosi in forme particolari.
Indice
- La responsabilità del socio unico
- La responsabilità dei soci per atti di gestione
- L’azione di responsabilità e la legittimazione attiva
- La responsabilità dei soci a seguito della cancellazione della società
- La responsabilità per debiti tributari
- FAQ
La responsabilità del socio unico
Un primo, significativo temperamento al principio della responsabilità limitata si riscontra nella disciplina della s.r.l. unipersonale. La costituzione di una s.r.l. può avvenire anche con atto unilaterale, ma a determinate condizioni poste a tutela dei creditori e della trasparenza del mercato. In tali casi, la responsabilità illimitata del socio unico si configura principalmente in due ipotesi.
Mancato versamento integrale dei conferimenti in denaro
Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, il socio unico deve versare presso una banca l’intero ammontare dei conferimenti in denaro, e non solo il 25% come nelle s.r.l. pluripersonali. Se la pluralità dei soci viene meno in un secondo momento, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare la responsabilità illimitata del socio unico come previsto dall’art. 2462 co. 2 c.c.
Omessa pubblicità della situazione di unipersonalità
Gli amministratori (e anche il socio unico, che può autonomamente provvedere) hanno l’obbligo di depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente i dati identificativi del socio unico. Inoltre, negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicato che questa ha un unico socio. L’omissione di tale adempimento pubblicitario, ai fini dell’esclusione della responsabilità del socio unico, non è resa superflua dalla mera iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di cessione delle quote, poiché rileva il carattere formale e l’efficacia costitutiva che l’adempimento spiega nei confronti della limitazione della responsabilità del socio1.
La violazione di questo obbligo comporta la responsabilità illimitata del socio per le obbligazioni sociali sorte dal mutamento della compagine sociale2.
La giurisprudenza sottolinea il carattere eccezionale di questa responsabilità illimitata nelle società di capitali, che deroga al principio di responsabilità esclusiva della società e non è applicabile per analogia a fattispecie diverse da quella prevista.
La responsabilità dei soci per atti di gestione
Un profilo di cruciale importanza, peculiare alla disciplina delle s.r.l. (e non presente nella s.p.a.), è quello che coinvolge la responsabilità solidale dei soci che abbiano “intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi” (art. 2476, comma 8 c.c.). Questa disposizione introduce una significativa deroga al principio di irresponsabilità del socio, collegandosi anche ad un parziale superamento della tradizionale organizzazione corporativa.
Natura e fondamento della responsabilità
La responsabilità del socio ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c. è una responsabilità solidale con quella degli amministratori.
Ciò significa che il socio che abbia “intenzionalmente deciso o autorizzato” l’atto dannoso e l’amministratore che lo ha compiuto sono entrambi obbligati per l’intero risarcimento nei confronti del danneggiato (la società, i soci o i terzi), il quale potrà agire indifferentemente contro l’uno, l’altro o entrambi.
Il fondamento di questa norma risiede nella volontà del legislatore di colpire il cosiddetto “socio tiranno” o “amministratore di fatto”, ovvero quel socio che, pur privo di una carica formale, si ingerisce nella gestione esercitando un’influenza dominante sulle scelte degli amministratori, di fatto svuotando di autonomia il loro ruolo. La norma è, in sostanza, la traduzione normativa del principio secondo cui chi detiene il potere effettivo di gestione deve anche assumerne le relative responsabilità.
Responsabilità del socio e responsabilità dell’amministratore
È fondamentale chiarire il nesso tra la responsabilità del socio e quella dell’amministratore. La responsabilità del socio presuppone l’illecito gestorio dell’amministratore: non può esserci responsabilità del socio se l’atto compiuto dall’amministratore non è di per sé dannoso e contrario ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto. Tuttavia, l’aver qualificato la responsabilità come “solidale” e non “sussidiaria” o “accessoria” in senso stretto ha importanti conseguenze processuali. Non è richiesto un litisconsorzio necessario tra socio e amministratore; il danneggiato può scegliere di agire anche solo nei confronti del socio. In tal caso, però, l’attore avrà l’onere di provare in giudizio non solo la decisione o l’autorizzazione intenzionale da parte del socio, ma anche il presupposto fattuale della sua responsabilità, ovvero l’esistenza dell’atto illecito e dannoso compiuto dall’amministratore.
La natura della responsabilità del socio
La natura della responsabilità è considerata contrattuale nei confronti della società (per violazione del contratto sociale e dei doveri di corretta gestione indirettamente imputabili), mentre assume natura extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) quando l’azione è promossa dai singoli soci o dai terzi direttamente danneggiati dall’atto.
Gli elementi costitutivi: oggettivo e soggettivo
La norma richiede la sussistenza di due elementi chiave.
Responsabilità soci srl: elemento oggettivo
La decisione o autorizzazione del compimento di atti dannosi può derivare dall’esercizio di diritti o facoltà statutariamente riconosciute al socio, dall’ingerenza del socio nell’amministrazione al di fuori delle previsioni legali o statutarie, o da un comportamento che implichi un oggettivo apporto all’illecito compiuto dall’amministratore. L’ampiezza di questa responsabilità è stata interpretata in senso estensivo dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza di merito, includendo anche l’impulso all’attività gestoria dato dal socio a livello decisionale, sebbene al di fuori di formali procedimenti di decisione e/o autorizzazione. La responsabilità è, in genere, di natura commissiva, escludendosi che possa ravvisarsi in una mera condotta omissiva, come il mancato controllo sull’operato dell’amministratore. Tuttavia, il “socio tiranno”, che di fatto “usa la società come cosa propria” e ne dispone “con l’assoluto disprezzo delle regole fondamentali del diritto societario”, può configurare un abuso della personalità giuridica3.
Responsabilità soci srl: elemento soggettivo, l’intenzionalità
Questo è il punto più dibattuto. L’avverbio “intenzionalmente” ha dato adito a diverse interpretazioni giurisprudenziali:
Orientamento meno restrittivo
Ritiene che l’intenzionalità sia costituita dalla riferibilità psicologica dell’atto al socio, essendo sufficiente la consapevolezza (frutto di conoscenza o di esigibile conoscibilità) dell’antigiuridicità dell’atto. L’antigiuridicità si configura non solo quando l’atto è contrario alla legge o allo statuto, ma anche quando, pur di per sé lecito, è esercitato in modo abusivo con una finalità non riconducibile allo scopo pratico del contratto sociale4.
Orientamento più rigoroso
Richiede la prova che i soci cogestori abbiano perseguito con il loro voto l’intento di cagionare specifiche lesioni patrimoniali alla società o a terzi, mediante l’induzione dell’amministratore all’inadempimento dei suoi doveri, o, quanto meno, la piena consapevolezza della contrarietà dell’atto alle norme di legge/statuto o ai principi di corretta amministrazione, nonché delle sue possibili conseguenze dannose5. La consapevolezza del perseguimento dell’atto potenzialmente dannoso diviene, in questa prospettiva, cifra riconoscibile del comportamento contestato, in quanto si pone in assoluto contrasto con i principi di correttezza e buona fede6.
La soluzione intermedia, che si avvicina alla “colpa cosciente” nel diritto penale, è stata spesso fatta propria e applicata alla fattispecie concreta7.
L’azione di responsabilità e la legittimazione attiva
L’azione sociale di responsabilità può essere promossa dalla società stessa o da “ciascun socio”, indipendentemente dalla misura della propria quota di partecipazione. Quest’ultima è definita “azione individuale” di responsabilità o “legittimazione individuale straordinaria”, riconducibile alla sostituzione processuale (art. 81 c.p.c.). Sebbene il socio agisca in nome proprio, lo fa “per conto della società”, la quale rimane l’unica titolare del diritto al risarcimento. In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sostenute per l’accertamento dei fatti.
È da notare che, in presenza di un amministratore unico o qualora siano convenuti tutti gli amministratori in carica, la società, in quanto litisconsorte necessario, non può essere rappresentata dagli stessi soggetti convenuti, e deve essere nominato un curatore speciale ai sensi dell’art. 78, comma 2, c.p.c. 8
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha ulteriormente specificato la legittimazione del curatore della società in liquidazione giudiziale (ex fallimento) ad esercitare le azioni risarcitorie in favore della società e dei creditori sociali, inclusa l’azione di responsabilità nei confronti dei soci di S.r.l. che abbiano deciso o autorizzato atti dannosi.
La responsabilità dei soci a seguito della cancellazione della società
Un altro ambito di rilevante discussione attiene alla responsabilità dei soci per i debiti sociali non ancora soddisfatti a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese. L’art. 2495, comma 2, c.c. stabilisce che, ferma restando l’estinzione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere le proprie pretese nei confronti dei soci, ma nei limiti di quanto da questi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.
L’onere della prova
In questo contesto, la giurisprudenza ha costantemente chiarito che spetta al creditore, il quale intenda agire nei confronti dell’ex-socio, dimostrare il presupposto della responsabilità di quest’ultimo. Ciò significa provare che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata una distribuzione dell’attivo e che una quota di tale attivo sia stata effettivamente riscossa dal socio9 . Tale onere è particolarmente gravoso per il creditore, poiché la documentazione pertinente è spesso in possesso della società o degli ex-soci.
La responsabilità per debiti tributari
Per i debiti di natura tributaria, la disciplina generale dell’art. 2495 c.c. è integrata e, per certi versi, derogata dalla norma speciale contenuta nell’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973. Questa disposizione delinea un regime di responsabilità più severo per i liquidatori e, per estensione, per i soci.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito aspetti cruciali di questa responsabilità:
Natura civilistica
La responsabilità ex art. 36 non è una responsabilità tributaria, ma un’obbligazione civile ex lege, che sorge per il fatto di aver gestito il patrimonio sociale in violazione del privilegio accordato ai crediti fiscali.
Autonomia dell’accertamento
L’amministrazione finanziaria può agire direttamente nei confronti del liquidatore o del socio senza la preventiva iscrizione a ruolo o l’accertamento del debito nei confronti della società estinta. I presupposti della responsabilità, inclusa l’esistenza del debito d’imposta, vengono accertati con un atto di accertamento autonomo, motivato e notificato direttamente al responsabile10.
Prescrizione
In virtù della sua natura civilistica, si applica l’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.).
L’onere della prova nel procedimento tributario
L’elemento di maggiore criticità e divergenza rispetto alla disciplina comune è l’onere della prova. A differenza di quanto previsto dall’art. 2495 c.c. per i creditori ordinari, in ambito tributario opera una parziale inversione dell’onere probatorio.
Onere dell’amministrazione finanziaria
Il Fisco deve provare l’esistenza del debito tributario in capo alla società, la qualifica di liquidatore o socio del soggetto convenuto e l’avvenuta distribuzione dell’attivo sociale (o la sua distrazione) senza il previo soddisfacimento dei crediti erariali.
Onere del socio/liquidatore
Una volta che l’Amministrazione ha fornito tale prova, sorge una presunzione di colpa a carico del liquidatore e la responsabilità dei soci si fonda sulla percezione di somme dalla liquidazione. A questo punto, spetta al socio provare di non aver percepito alcuna somma dal bilancio finale di liquidazione o di averne percepita una inferiore a quella pretesa dal Fisco. In sostanza, mentre nel rito civile il creditore deve provare l’arricchimento del socio, nel contenzioso tributario basato sull’art. 36, una volta provata la distribuzione dell’attivo, è il socio a dover dimostrare il proprio mancato o minore arricchimento per liberarsi dalla pretesa erariale.
Comprendere appieno i confini della responsabilità limitata è fondamentale per tutelare il proprio patrimonio e garantire una gestione societaria corretta e consapevole. Le eccezioni previste dalla legge e interpretate dalla giurisprudenza richiedono un’analisi attenta e professionale.
Per valutare la Vostra situazione, rafforzare le tutele della Vostra S.r.l. o per ricevere assistenza in un contenzioso, il nostro team di esperti è pronto ad affiancarVi con competenza e rigore.
Domande Frequenti (FAQ) sulla responsabilità soci Srl
Per una rapida consultazione e per chiarire i dubbi più comuni, abbiamo raccolto di seguito le domande e risposte essenziali sull’argomento trattato in questo articolo.
La regola generale è quella della responsabilità limitata. I soci rispondono delle obbligazioni sociali solo nei limiti del capitale che hanno conferito nella società. Il patrimonio personale dei soci è, in linea di principio, separato e protetto da quello della società (autonomia patrimoniale perfetta).
No, non sempre. La responsabilità del socio unico diventa illimitata principalmente in due casi:
Mancato versamento integrale dei conferimenti: Se il socio unico non versa l’intero ammontare dei conferimenti in denaro come richiesto dalla legge.
Omessa pubblicità: Se non viene iscritta nel Registro delle Imprese la dichiarazione che attesta la presenza di un unico socio e se tale informazione non viene riportata negli atti e nella corrispondenza della società.
Sì. L’articolo 2476, comma 8, del Codice Civile prevede una specifica responsabilità per i soci che abbiano “intenzionalmente deciso o autorizzato” il compimento di atti dannosi per la società, per altri soci o per terzi. In questo caso, il socio risponde in solido con gli amministratori che hanno materialmente compiuto l’atto.
L’interpretazione non è univoca. Alcuni giudici ritengono sufficiente la consapevolezza da parte del socio che l’atto fosse illegittimo o dannoso. Un orientamento più rigoroso, invece, richiede la prova che il socio avesse proprio l’intento di causare un danno o, quantomeno, la piena consapevolezza delle conseguenze dannose dell’atto.
Dopo la cancellazione, i creditori che non sono stati soddisfatti possono agire direttamente contro i singoli soci. Tuttavia, la responsabilità di ciascun socio è limitata a quanto ha effettivamente riscosso dalla liquidazione della società, in base al bilancio finale di liquidazione.
Nel caso di creditori ordinari, l’onere della prova spetta al creditore. È il creditore che deve dimostrare in giudizio che il socio ha effettivamente ricevuto delle somme a seguito della liquidazione della società, e solo per quella cifra potrà agire nei suoi confronti.
Sì. Per i debiti fiscali si applica l’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, che è più severo. In questo caso, si verifica una parziale inversione dell’onere della prova. L’Amministrazione Finanziaria deve provare che c’è stata una distribuzione dell’attivo; a quel punto, spetta al socio dimostrare di non aver ricevuto nulla (o di aver ricevuto una somma inferiore a quella pretesa dal Fisco) per liberarsi dalla responsabilità.
- Tribunale Arezzo, 18/04/2018, n. 448 ↩︎
- Tribunale Torino, 22/06/2018 ↩︎
- Cass. n. 6070/2013 ↩︎
- Tribunale Roma, Sez. spec. in materia di imprese, 01/06/2016 ↩︎
- Tribunale Salerno, Sez. I, Ordinanza, 09/03/2010 ↩︎
- Corte d’Appello Firenze, Sez. spec. in materia di imprese, 02/05/2023 ↩︎
- Tribunale Salerno, 09/03/2010 ↩︎
- Cass. 26/05/2016, n. 10936 ↩︎
- Cass. n. 13259/2015; Commissione Tributaria Provinciale Piemonte Vercelli, Sez. II, Sentenza, 07/12/2015, n. 135 ↩︎
- Cass. Sez. U, n. 32790 del 27/11/2023 ↩︎
